L'articolo 654 del Codice Civile, rubricato "Legato di cosa non esistente nell'asse", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 654 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 654 del Codice Civile.
"Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova".
Articolo 654 del Codice Civile: commento e spiegazione
Questa norma garantisce che il legato abbia effetto solo per i beni effettivamente posseduti dal testatore al momento della sua morte, evitando situazioni in cui il legatario possa reclamare beni non più esistenti nel patrimonio del testatore.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 654 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 654 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15661
"La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 giugno 2013, n. 14358
"La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 29 gennaio 2007, n. 1768
"Nell'ipotesi di legato di cosa da prendere dal patrimonio del "de cuius", previsto dall'art. 654 cod. civ., il legatario ha interesse ad accertare, attraverso la ricostruzione dell'asse ereditario, la consistenza del patrimonio del testatore all'epoca della morte, promuovendo le azioni dirette alla declaratoria di invalidità degli atti di disposizione dal medesimo compiuti. Pertanto, egli è legittimato a proporre l' azione di nullità, per difetto di requisiti di cui all'at. 782 cod. civ., della donazione effettuata dal "de cuius" avente ad oggetto il bene legato. A tal fine non trova applicazione l'art. 686 cod. civ., che prevede la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienato, nel caso in cui l'alienazione della cosa legata (o di parte di essa) sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, atteso che detta norma per un verso non è applicabile ai legati di somme di denaro o di quantità o di cose indicate solo nel genere e, per altro verso, non contempla il caso della alienazione nulla, che, essendo caratterizzata da una invalidità più grave di quella che può sfociare nell'annullamento, non determina la revoca del legato".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 ottobre 2006, n. 21685
"Ai sensi dell'art. 654 cod. civ. il legato di cosa da prendere dal patrimonio del "de cuius" non ha effetto qualora la cosa non si trovi nel patrimonio del medesimo al momento della sua morte, mentre se la cosa si trovi a tale epoca non nella quantità determinata il legato ha effetto per la quantità esistente".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 giugno 1991, n. 6317
"Il legato di somma di danaro da prelevarsi da un libretto di risparmio al portatore, custodito in un luogo determinato indicato nel testamento, si configura quale legato di cosa da prendersi da certo luogo, disciplinato dell'art. 655 cod. civ. con la conseguenza che lo stesso è inefficace se al momento della morte del testatore il libretto (incorporante il credito del "de cuius" verso la banca) risulti inesistente nel luogo indicato ovvero anche se ivi materialmente esistente sia privo di efficacia per essere già stato estinto il credito verso la banca".