L'articolo 653 del Codice Civile, rubricato "Legato di cosa genericamente determinata", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 653 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 653 del Codice Civile.
"È valido il legato di cosa determinata solo nel genere , anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte".
Articolo 653 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legato di cosa generica rientra nella categoria dei legati obbligatori, che non determinano un immediato trasferimento della cosa o del diritto dal testatore al legatario, che pertanto acquisterà solo un diritto di credito nei confronti dell'onerato.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 653 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 653 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15661
"La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 giugno 2013, n. 14358
"La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento".