L'articolo 651 del Codice Civile, rubricato "Legato di cosa dell'onerato o di un terzo", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 651 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 651 del Codice Civile.
"Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido".
Articolo 651 del Codice Civile: commento e spiegazione
Di prassi il legato è valido quando ha ad oggetto un bene di proprietà del testatore al fine si attuarne il più fedelmente possibile la volontà. Tuttavia, il legato è valido anche quando è riferito a una cosa, totalmente o parzialmente, altrui e purchè il testatore fosse a conoscenza dell'altruità del bene ed intendesse legarla per intero
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 651 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 651 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 12 luglio 2018, n. 18502
"In tema di legato di cosa dell'onerato che sia coerede, qualora il beneficiario eserciti l'azione di rivendica del bene non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi, dovendo la domanda essere proposta solo contro il suddetto onerato poiché la sentenza, anche se emessa senza la partecipazione al giudizio degli altri successori, non è inutiliter data".
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 12 luglio 2005, n. 14685
"In tema di imposta sulle successioni, nell'ipotesi di legato di cosa altrui, il legatario, in conseguenza della facoltà esercitata dall'erede di pagare il giusto prezzo dell'immobile oggetto del legato ex art. 651 cod. civ., diviene titolare di un diritto di credito, che va rapportato al bene immobile e che va valutato sulla base del valore venale in comune commercio dell'immobile stesso, in base agli artt. 14 e 18 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 546".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 gennaio 1980, n. 484
"A norma dell'art. 651 Cod. civ., ai fini della validità del legato di cosa dell'onerato o di un terzo, la dichiarazione scritta dalla quale può risultare la conoscenza, da parte del testatore, della appartenenza ad altri della cosa legata non dev'essere necessariamente coeva o posteriore al testamento, ma può essere anche anteriore ad esso, purché, in tal caso, non sia fornita la prova di un mutamento della situazione giuridica della cosa o di un mutamento della conoscenza del testatore".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 12 giugno 1969, n. 2081
"Sia nell'ipotesi di legato di cosa dell'onerato o di un terzo, sia n quella di cosa solo in parte del testatore, la consapevolezza del testatore di legare cosa in tutto ed in parte non propria esclude la nullita totale o parziale del legato. L'accertamento di detta consapevolezza, attraverso il testamento od altre risultanze equipollenti, spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae al sindacato in sede di legittimita – se sorretto da motivazione adeguata ed esente da errori".