L'articolo 650 del Codice Civile, rubricato "Fissazione di un termine per la rinunzia", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 650 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 650 del Codice Civile.
"Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare".
Articolo 650 del Codice Civile: commento e spiegazione
L'actio interrogatoria prevista dalla norma mira ad evitare che la situazione di incertezza circa la definitività dell'acquisto da parte del legatario si protragga troppo a lungo.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 650 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 650 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13530
"Non è tardiva la rinuncia al legato sostitutivo della quota legittima espressa nel corso della causa di riduzione, potendo la rinuncia intervenire anche prima della spedizione della causa a sentenza, mentre sarà irrilevante in presenza di una precedente accettazione, espressa o implicita del legato stesso in quanto con l'accettazione il legatario fa proprio il beneficio del legato che si traduce nella definitività giuridica dell'acquisto, rendendo del tutto irrilevante una successiva rinuncia".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 4 gosto 2017, n. 19646
"Il potere attribuito al legittimario, che sia destinatario di un legato in sostituzione di legittima, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli “ex lege” anziché conservare il legato, postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato medesimo, che, integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino al momento della decisione".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 7 maggio 2013, n. 10605
"La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione – per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali – il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi".
Corte di Cassazione, sezione TRI, sentenza 14 marzo 2008, n, 6961
"In tema di legato obbligatorio, costituito nella specie dall'attribuzione ad un ente pubblico ospedaliero dei proventi della vendita di alcuni cespiti immobiliari, il trasferimento di tali beni dal "de cuius" agli eredi rappresenta un antecedente ineludibile della loro alienazione a terzi, necessaria ai fini dell'attuazione del legato, ancorchè il testatore abbia provveduto alla nomina di un esecutore testamentario, dato il carattere retroattivo dell'accettazione dell'eredità; in tale situazione, il valore dei beni non incide sull'imposta di successione a carico degli eredi, poichè i cespiti costituiscono al contempo attivo ereditario e passivo, divenendone il loro controvalore di realizzo un credito a favore dell'ente legatario – il quale invece è direttamente esente dalla predetta imposta ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, avendo quale scopo esclusivo finalità di pubblica utilità – mentre sono dovute le imposte ipotecarie e catastali, difettando i presupposti soggettivi ed oggettivi di esenzione di cui agli artt.1 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347″.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 giugno 2003, n. 9262
"In tema di rinunzia al legato di beni immobili, per il quale è prevista ai sensi dell'art. 1350 cod. civ. la forma scritta "ad substantiam", la volontà di dismettere il diritto, che ha natura meramente abdicativa, può essere dichiarata anche con l'atto di citazione – per sua natura atto ricettizio con effetti anche sostanziali – che, provenendo dalla parte che con il rilascio della procura a margine o in calce ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa anche il requisito della sottoscrizione, sicchè l'atto risponde al requisito di forma di cui all'art. 1350 c.c. in relazione al quale non assume alcun rilievo la trascrizione dell'atto che ha soltanto la funzione di rendere l'atto opponibile ai terzi".