All'art. 65 della Costituzione italiana è stabilito che la legge determina le ipotesi in cui si configuri ineleggibilità o incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
L'art. 65 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione I "Le Camere".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 65 della Costituzione italiana.
Art. 65 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 65 della Costituzione italiana:
"Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere".
Art. 65 della Costituzione: spiegazione
All'art. 65 della Costituzione italiana, comma 1, viene stabilito che la legge determina le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Al secondo comma dell'art. 65 della Costituzione è poi stabilito che nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.