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16 Novembre 2023
9:00

Art. 648 c.p. “Ricettazione”: commentato e spiegato semplicemente

L’art. 648 c.p., rubricato “Ricettazione”, rientra nel Libro II, Titolo XIII, Capo II del Codice Penale. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento, la spiegazione semplice e la casistica della giurisprudenza.

Art. 648 c.p. “Ricettazione”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 648 del Codice Penale, rubricato “Ricettazione”, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.

Il reato intende punire chiunque acquisti, riceva oppure occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 648 c.p.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 648 del Codice Penale:

Comma 1 dell’art. 648 c.p. “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis”.

Comma 2 dell’art. 648 c.p. “La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”.

Comma 3 dell’art. 648 c.p. “La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale”.

Comma 4 dell’art. 648 c.p. “Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione”.

Comma 5 dell’art. 648 c.p. “Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Tribunale monocratico
Arresto: facoltativo; obbligatorio (ipotesi aggravata di cui al 1° comma del secondo periodo); non consentito (4° comma seconda ipotesi)
Fermo: consentito (1° comma)
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 8 anni (1° comma); 6 anni (2° comma)

Articolo 648 del Codice Penale: commento e spiegazione

Il delitto di ricettazione, così come voluto dal legislatore, tutela il patrimonio del singolo e la cui identificazione rischierebbe di essere compromessa in caso di circolazione fraudolenta dei beni frutto del reato.

La norma apre la sua trattazione con una clausola di riserva, la quale esclude dal novero dei soggetti attivi del reato il concorrente nel reato presupposto.

Nei suoi confronti, infatti, la ricettazione è una condotta successiva non punibile.

Il profitto oggetto della disciplina deve essere valutato sia dal punto di vista patrimoniale, sia dal diverso punto extrapatrimoniale: ovvero come qualunque altro vantaggio o utilità conseguito o conseguibile dall'autore della ricettazione.

Il delitto presuppone che sia stato commesso un reato in precedenza, stiamo parlando del cd. reato presupposto. Non è necessario che questo sia stato accertato già con sentenza passata in giudicato, purchè invece risulti dagli atti processuali.

Il reato presupposto può essere sia di natura dolosa sia colposa, ma mai un reato contravvenzionale.

La condotta disegnata dal legislatore fa sì che la ricettazione sia un reato a forma vincolata: incrimina cioè l'acquisto, la ricezione o l'occultamento delle cose proventi di illecito.

Per quanto concerne l‘elemento soggettivo, è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, sebbene non è indispensabile che l stessa sia piena e precisa rispetto alle circostanze di tempo, di luogo e di modo del reato principale.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 648 c.p.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 648 c.p.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 13 luglio 2023, n. 30494
"Non integra il delitto di ricettazione la condotta di chi si accorda per la ricezione di somme derivanti dalla futura commissione di delitti di estorsione, riguardando l'accordo un bene non ancora pervenuto nel patrimonio dell'autore del delitto presupposto".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 marzo 2023, n. 10334
"Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi della mediazione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, a tal fine, né che il predetto metta in rapporto diretto le parti, né che la refurtiva sia effettivamente acquistata o ricevuta".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 24 febbraio 2023, n. 8374
"Il reato di ricezione di titoli di viaggio contraffatti, da parte di chi non abbia concorso nella loro contraffazione o alterazione, non concorre con quello di ricettazione, di cui condivide gli elementi costitutivi della ricezione di cose di provenienza delittuosa e della consapevolezza di tale origine illecita, ponendosi in rapporto di specialità rispetto ad esso".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 3 febbraio 2023, n. 4853
"Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 gennaio 2023, n. 3880
"È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 21 ottobre 2022, n. 39944
"In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 22 luglio 2022, n. 29346
"In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 giugno 2022, n. 21790
"In tema di ricettazione, non è configurabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 13 aprile 2022, n. 14283
"In tema di ricettazione, sussiste la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceve o acquista una carta di circolazione, trattandosi di documento che, per la disciplina che ne regola il rilascio, consente un immediato collegamento con il legittimo possessore".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 marzo 2022, n. 11277
"Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento di attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità, sicché risponde del delitto consumato il soggetto sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura cui risultino già asportate le targhe identificative e il blocco motore".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 febbraio 2022, n. 6584
"Ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 18 febbraio 2022, n. 5837
"In tema di riti speciali, la richiesta di giudizio abbreviato relativa a fattispecie non rientrante nei limiti di cui all'art. 168-bis cod. pen. non preclude l'ammissione alla messa alla prova ove l'imputato, in via principale, ne abbia fatto richiesta previa riqualificazione della condotta in una fattispecie compatibile con l'ammissione al beneficio e il giudice l'abbia così riqualificata".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 8 febbraio 2022, n. 4434
"Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 dicembre 2021, n. 45071
"Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 dicembre 2021, n. 44322
"Ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei", in prossimità della data di commissione del reato presupposto".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 25 novembre 2021, n. 43532
"Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 24 settembre 2021, n. 35439
"Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 settembre 2021, n. 35239
"Integra il delitto di ricettazione l'acquisto o la ricezione di una carta elettronica di pagamento o prelievo contanti (c.d. "pagobancomat") provento di furto, nella consapevolezza della sua illecita provenienza, a nulla rilevando, trattandosi di reato a dolo specifico, l'effettivo conseguimento del profitto per l'impossibilità di operare sul conto".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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