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4 Agosto 2024
17:00

Art. 646 c.c. “Retroattività della condizione”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 646 del Codice Civile, rubricato "Retroattività della condizione", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II - Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.

Art. 646 c.c. “Retroattività della condizione”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 646 del Codice Civile, rubricato "Retroattività della condizione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 646 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 646 del Codice Civile.

"L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo ; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni".

Articolo 646 del Codice Civile: commento e spiegazione

L'esplicito richiamo al principio della retroattività della condizione, il cui verificarsi ha effetto dal momento dell'apertura della successione, è giustificabile dal rispetto del principio semel heres semper heres, nonchè dall'esigenza di evitare soluzione di continuità nella titolarità dei rapporti giuridici del de cuius.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 646 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 646 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 17 maggio 1984, n. 3049
"L'erede sotto condizione risolutiva è da considerare erede a tutti gli effetti giuridici, sia per quanto riguarda gli Atti di amministrazione che gli Atti dispositivi che interessano la quota spettantegli sul patrimonio ereditario, e pertanto, come il medesimo è legittimato ad alienare a terzi la sua quota, sotto condizione risolutiva, così deve ritenersi legittimato a partecipare alla divisione dei beni ereditari con gli altri coeredi, solo rimanendo la definitiva attribuzione dei beni in suo favore rimessa al futuro verificarsi o meno della condizione risolutiva; l'avverarsi di questa, peraltro, determina l'inefficacia dell'atto divisorio non già in tutto il suo contenuto, ma limitatamente ai beni compresi nella quota del condividente sotto condizione risolutiva, poiché la sopravvenienza di quest'ultima non incide sulla persistente validità ed efficacia delle attribuzioni di quote agli altri coeredi, che conservano integra la propria posizione giuridica, ma pone in discussione soltanto l'attribuzione concreta dei beni all'istituto sotto condizione, i quali devono ritornare alla massa ereditaria per essere ripartiti tra gli altri coeredi secondo le norme dell'accrescimento e della rappresentazione".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 17 maggio 1969, n. 1701
"La sfera di applicazione dell'art. 853 cod.civ.1865, – il quale sanciva l'inefficacia della disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva, qualora l'istituito fosse morto prima del verificarsi della condizione – era limitata da due concomitanti elementi, rappresentati dalla volonta presunta del testatore di condizionare la disposizione al fatto che l'istituito acquistasse, sia pure momentaneamente, il diritto all'eredita, e dalla mancata deroga, da parte del testatore medesimo, alla disposizione contenuta nella norma predetta. Conseguentemente, quest'ultima, avendo carattere dispositivo nonostante la Forma imperativa in cui era stata concepita, era destinata a cedere di fronte alla contraria volonta del testatore, qualora questi avesse manifestato anche tacitamente, ma in modo indubbio, l'intento di non subordinare la vocazione testamentaria all'intuitu personae e di far si che la ragione ereditaria si trasmettesse agli eredi dell'istituito sotto condizione sospensiva, nel caso in cui questi fosse morto prima dell'avveramento della condizione".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 30 maggio 1966, n. 1428
"Accertato insindacabilmente che la volonta del testatore non sia stata quella di stabilire una Fondazione con scopi assistenziali o di beneficenza,bensi quella di istituire erede un dato soggetto sotto condizione del raggiungimento di una data eta,la configurazione della istituzione di erede sotto condizione sospensiva e compatibile con l'apposizione di oneri alla disposizione testamentaria, prevedendo la legge -art. 641 cod.civ.- la nomina di un amministratore fra i cui compiti e quello di curare l'adempimento di tali oneri.L'adempimento della condizione apposta alla istituzione di erede ha effetto retroattivo .La retroattivita comporta una dissociazione della realta giuridica dal dato storico-ed appunto per cio si definisce fictio iuris il suo effetto".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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