L'articolo 644 del Codice Civile, rubricato "Obblighi e facoltà degli amministratori", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 644 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 644 del Codice Civile.
"Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente".
Articolo 644 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma estende agli amministratori la disciplina del curatore dell'eredità giacente in base all'identità della funzione svolta, che consiste nell'assicurare la conservazione dei beni ereditari.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 644 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 644 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 gennaio 1983, n. 808
"L'Azione diretta alla conservazione della consistenza di un'eredità sottoposta a condizione, quale quella rivolta a far accertare la nullità di Atti traslativi compiuti da chi all'epoca era amministratore dell'eredità medesima, è esperibile da parte del nuovo amministratore di quest'ultima senza necessità di preventiva autorizzazione, in quanto rientra nell'ambito dei poteri direttamente riconosciutigli dalla legge".