L'articolo 643 del Codice Civile, rubricato "Amministrazione in caso di eredi nascituri", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 643 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 643 del Codice Civile.
"Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa.
Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre".
Articolo 643 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore intende asicurare che, nel caso di eredi non ancora nati, ci sia una chiara struttura di gestione e rappresentanza per proteggere i loro diritti successori e garantire una corretta amministrazione dei beni ereditari fino al momento in cui i destinatari possano effettivamente succedere.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 643 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 643 c.c.
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza 8 aprile 1978, n. 1646
"L'amministratore e custode dei beni ereditari, quale ausiliario del giudice, esplica una funzione pubblica, onde alle sue dichiarazioni documentate deve attribuirsi pubblica fede".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 13 marzo 1972, 730
"Allorche il testatore, nel lasciare i suoi beni in parte ad un minore ed in parte ai figli nascituri da questo, provvede alla nomina di un curatore ed amministratore dei beni lasciati, a norma dell'art 356 cod civ, la sostituzione del curatore all'esercente la patria potesta sul minore opera non solo per la rappresentanza del minore, ma anche per quella dei nascituri per quanto attiene ai rispettivi diritti successori".