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L'articolo 642 del Codice Civile, rubricato "Persone a cui spetta l'amministrazione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 642 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 642 del Codice Civile.
"L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione , ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento .
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo .
In ogni caso l' autorità giudiziaria , quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti".
Articolo 642 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma intende tutelare la gestione ordinata e protetta dell'eredità fino a quando l'erede condizionale non può entrare in possesso dei beni o diventa chiaro che non ne avrà diritto.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 642 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 642 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 gennaio 1983, n. 808
"Qualora l'amministratore di un'eredità condizionata abbia conseguito dal giudice, in esito al procedimento camerale all'uopo previsto, l'autorizzazione ad alienare determinati cespiti, provvedendo poi a tale alienazione, mediante l'occultamento fraudolento al giudice medesimo dell'effettiva consistenza di detti beni, nonché mediante una falsa rappresentazione dell'effettiva situazione dell'eredità e della destinazione delle somme da ricavare, deve riconoscersi all'erede condizionato, ovvero a chi subentri nella carica di amministratore dell'eredità, la facoltà di agire, in Sede contenziosa e senza termini di prescrizione, per far valere l'Invalidità di quella autorizzazione, e, in via derivata, di quella vendita, anche nei confronti dei terzi acquirenti che non risultino in buona fede alla data dell'acquisto, tenuto conto che la suddetta domanda si traduce in una denuncia di nullità per un vizio di legittimità del provvedimento autorizzativo, derivante dallo sviamento della volizione dell'organo decidente per errore indotto dall'altrui dolo".