L'articolo 641 del Codice Civile, rubricato "Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 641 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 641 del Codice Civile.
"Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti".
Articolo 641 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma mira a garantire una gestione corretta e protetta dei beni ereditari o dei legati, in modo che i diritti di tutte le parti coinvolte siano tutelati fino al momento in cui diventa chiaro chi ha diritto ai beni e in quali condizioni.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 641 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 641 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 gennaio 1983, n. 808
"Qualora l'amministratore di un'eredità condizionata abbia conseguito dal giudice, in esito al procedimento camerale all'uopo previsto, l'autorizzazione ad alienare determinati cespiti, provvedendo poi a tale alienazione, mediante l'occultamento fraudolento al giudice medesimo dell'effettiva consistenza di detti beni, nonché mediante una falsa rappresentazione dell'effettiva situazione dell'eredità e della destinazione delle somme da ricavare, deve riconoscersi all'erede condizionato, ovvero a chi subentri nella carica di amministratore dell'eredità, la facoltà di agire, in Sede contenziosa e senza termini di prescrizione, per far valere l'Invalidità di quella autorizzazione, e, in via derivata, di quella vendita, anche nei confronti dei terzi acquirenti che non risultino in buona fede alla data dell'acquisto, tenuto conto che la suddetta domanda si traduce in una denuncia di nullità per un vizio di legittimità del provvedimento autorizzativo, derivante dallo sviamento della volizione dell'organo decidente per errore indotto dall'altrui dolo".
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza 8 aprile 1978, n. 1646
"L'amministratore e custode dei beni ereditari, quale ausiliario del giudice, esplica una funzione pubblica, onde alle sue dichiarazioni documentate deve attribuirsi pubblica fede".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 30 maggio 1966, n. 1428
"Accertato insindacabilmente che la volonta del testatore non sia stata quella di stabilire una Fondazione con scopi assistenziali o di beneficenza,bensi quella di istituire erede un dato soggetto sotto condizione del raggiungimento di una data eta,la configurazione della istituzione di erede sotto condizione sospensiva e compatibile con l'apposizione di oneri alla disposizione testamentaria, prevedendo la legge -art. 641 cod.civ.- la nomina di un amministratore fra i cui compiti e quello di curare l'adempimento di tali oneri.L'adempimento della condizione apposta alla istituzione di erede ha effetto retroattivo .La retroattivita comporta una dissociazione della realta giuridica dal dato storico-ed appunto per cio si definisce fictio iuris il suo effetto".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 luglio 1965, n. 1671
"L'erede istituito sotto condizione sospensiva,, durante la pendenza della condizione, e legittimato a chiedere soltanto misure cautelari o conservative e non anche la condanna dell'amministratore al risarcimento dei danni cagionati da costui ai beni oggetto della disposizione condizionale. Pertanto,proposta dal primo nei confronti del secondo domanda di risarcimento dei detti danni, il giudice, trattandosi di questione attinente alla legitimatio ad causam deve dichiarare anche d'ufficio, la improponibilita della domanda e, qualora questa sia stata invece accolta, la Corte di Cassazione deve annullare la sentenza senza rinvio".