L'articolo 640 del Codice Civile, rubricato "Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 640 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 640 del Codice Civile.
"Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale".
Articolo 640 del Codice Civile: commento e spiegazione
La disposizione prevede che se un legato è sottoposto a una condizione sospensiva o deve essere eseguito dopo un certo periodo di tempo, l'onerato può essere obbligato a fornire una garanzia idonea per proteggere il diritto del legatario.
Tuttavia, se il testatore ha disposto diversamente, queste garanzie possono essere modificate o eliminate.
Inoltre, quando il legato deve essere adempiuto entro un termine finale, anche il legatario può essere obbligato a fornire una garanzia per proteggere l'interesse dell'onerato.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 640 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 640 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 29 aprile 1997, n. 3708
"Nel caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine le spese anticipate dal legatario per la costituzione della garanzia che, ai sensi dell'art. 640 cod. civ. egli può pretendere dall'onerato, costringendolo a fornirla in caso di necessità, devono essere da quest'ultimo rimborsate, alla stregua del principio generale secondo cui le spese anticipate dal creditore, per garantire il proprio credito sono a carico del debitore".
Nella specie il legatario aveva iscritto ipoteca sui beni dell'onerato in base ad autorizzazione del tribunale.