L'articolo 639 del Codice Civile, rubricato "Garanzia in caso di condizione risolutiva", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 639 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 639 del Codice Civile.
"Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse".
Articolo 639 del Codice Civile: commento e spiegazione
Nel caso in cui le disposizioni testamentarie, di erede o di legato, siano sottoposte a termine o condizione, la legge stabilisce una serie di cautele nell'interesse di quei soggetti che potrebbero essere danneggiati da eventuali atti di cattiva gestione dell'eredità, compiuti dal chiamato.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 639 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 639 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 17 maggio 1984, n. 3049
"E' riservata al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata, l'interpretazione di una clausola testamentaria compiuta al fine di stabilire se essa contenga un'istituzione di erede sotto la condizione risolutiva si sine liberis decesserit, pienamente valida ed operante, ovvero una sostituzione fedecommissaria, eccedente i limiti consentiti dall'art. 692 cod. civ., caratterizzata dalla duplicità di disposizione delle stesse cose a favore di persone diverse chiamate a succedere successivamente, con l'obbligo per la prima di conservare e restituire alla sua morte le cose alla seconda".