L'articolo 638 del Codice Civile, rubricato "Condizione di non fare o di non dare", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 638 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 638 del Codice Civile.
"Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva , salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore".
Articolo 638 del Codice Civile: commento e spiegazione
Lo scopo perseguito dal legislatore è di poter dare effetto alla volontà del testatore, consentendo all'effettivo beneficiario il godimento del bene che, qualora la condizione negativa apposta fosse sospensiva, di fatto sarebbe possibile solo dopo la morte del beneficiario spesso.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 638 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 638 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 17 maggio 1984, n. 3049
"E' riservata al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata, l'interpretazione di una clausola testamentaria compiuta al fine di stabilire se essa contenga un'istituzione di erede sotto la condizione risolutiva si sine liberis decesserit, pienamente valida ed operante, ovvero una sostituzione fedecommissaria, eccedente i limiti consentiti dall'art. 692 cod. civ., caratterizzata dalla duplicità di disposizione delle stesse cose a favore di persone diverse chiamate a succedere successivamente, con l'obbligo per la prima di conservare e restituire alla sua morte le cose alla seconda".