L'articolo 637 del Codice Civile, rubricato "Termine", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 637 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 637 del Codice Civile.
"Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare".
Articolo 637 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il Codice Civile afferma che, per le disposizioni a titolo universale, qualsiasi termine che indichi quando gli effetti della disposizione devono cominciare o cessare è considerato come non apposto, cioè viene ignorato.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 637 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 637 c.c.
Tribunale di Forlì, sentenza 22 marzo 2023, n. 248
"In materia di successioni, l'assegnazione di beni determinati può configurare sia una successione a titolo universale che a titolo particolare, dipendendo essa dalla ricostruzione della volontà testamentaria, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, con particolare riferimento alla ricostruzione del rapporto fra la disposizione e l'universalità dei beni del testatore e dell'intenzione del testatore; d'altro canto, non depone necessariamente a favore della natura di istituzione di erede il fatto che il beneficiario della disposizione sia costituito da un figlio o da un parente stretto, giacché l'indagine che il giudice è chiamato a svolgere riguarda invece se la disposizione sia avvenuta in relazione al complesso del patrimonio del testatore (istituzione di erede) ovvero secondo una specifica individuazione dell'oggetto attribuito (legato); nemmeno assume rilievo decisivo di per sé l'impiego da parte del de cuius del termine "erede" ovvero "legato".