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21 Luglio 2024
13:00

Art. 636 c.c. “Divieto di nozze”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 636 del Codice Civile, rubricato "Divieto di nozze", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II - Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.

Art. 636 c.c. “Divieto di nozze”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 636 del Codice Civile, rubricato "Divieto di nozze", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 636 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 636 del Codice Civile.

"E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso , di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza".

Articolo 636 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legislatore italiano vuole proteggere la libertà di sposarsi, ma allo stesso tempo permette che certi benefici possano essere condizionati allo stato civile del beneficiario.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 636 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 636 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 aprile 2009. n. 8941
"La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, a meno che non sia stato l'unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 febbraio 1992, n. 2122
"L'art. 636 comma primo cod. civ., secondo cui è illecita la condizione testamentaria che impedisce le prime nozze e le ulteriori, ha lo scopo di tutelare la libertà di contrarre matrimonio della persona e non è quindi violato nei casi in cui la condizione non sia dettata dal fine di impedire le nozze ma preveda per l'istituito un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio, e, senza per ciò influire sulle relative decisioni, abbia di mira di provvedere, nel modo più adeguato, alle esigenze dell'istituito, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di cui avrebbe potuto godere con il matrimonio".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 26 gennaio 1990, n. 459
"Il potere attribuito ex art. 551 cod. civ. ad un legittimario onorato di un legato in sostituzione di legittima di conseguire la quota dei beni ereditari nella misura stabilita dalla legge attraverso l'Esercizio dell'Azione di riduzione, anziché di conservare il legato, postula l'assolvimento dell'Onere di rinunciare al legato, per cui, attesa la natura di "facoltà" del relativo potere di scelta e della rinunzia (art. 650 cod. civ.), non è ipotizzabile una autonoma prescrittibilità, avulsa da quella del diritto in cui sono comprese (salva la assoggettabilità a decadenza, come nell'ipotesi prevista dall'art. 650 cod. civ. di esperimento dell'actio interrogatoria da parte di un terzo). Ne consegue che, qualora l'Azione di riduzione sia stata esercitata dal detto legatario entro il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di apertura dalla successione, la rinuncia attuativa del potere di scelta può essere sempre esercitata dal legatario stesso ove non sia intervenuta decadenza e l'assolvimento dell'Onere della rinunzia al legato, costituente condizione dell'Azione di riduzione (e non presupposto processuale), deve essere accertato con riguardo al momento della decisione e non a quello della proposizione della domanda".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 19 gennaio 1985, n.150
"Per il combinato disposto degli artt. 636 e 785 cod. civ. non incorre nella illiceità della condizione, che impedisce le prime nozze o le ulteriori, la condizione di contrarre matrimonio apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all'erede e neppure la condizione di non contrarre matrimonio con persona determinata".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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