L'articolo 635 del Codice Civile, rubricato "Condizione di reciprocità", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 635 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 635 del Codice Civile.
"E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario".
Articolo 635 del Codice Civile: commento e spiegazione
La legge non permette che un testatore condizioni i suoi lasciti al fatto di essere a sua volta incluso come beneficiario nel testamento dell'erede o del legatario.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 635 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 635 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 aprile 2009, n. 8941
"La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, a meno che non sia stato l'unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria".