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22 Luglio 2024
9:00

Art. 633 c.c. “Condizione sospensiva o risolutiva”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 633 del Codice Civile, rubricato "Condizione sospensiva o risolutiva", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione I - Disposizioni generali.

Art. 633 c.c. “Condizione sospensiva o risolutiva”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 633 del Codice Civile, rubricato "Condizione sospensiva o risolutiva", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 633 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 633 del Codice Civile.

"Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva".

Articolo 633 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il testatore può utilizzare condizioni sospensive o risolutive per gestire la trasmissione del suo patrimonio in maniera flessibile e personalizzata, in base a eventi futuri incerti.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 633 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 633 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35068
"Quando si chieda in via monitoria il pagamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, conseguente ad un'implicita pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto preliminare, il diritto non può considerarsi né liquido né esigibile in quanto il suo riconoscimento dipende dalla modificazione del diritto sostanziale operata dal giudice con la sentenza costitutiva. Ne consegue che se, da un lato, il decreto ingiuntivo non può essere emesso, d'altro canto, una volta emesso, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, ma deve pronunciarsi sull'intero rapporto dedotto in giudizio e conoscere anche la domanda di risoluzione del contratto sottesa alla richiesta di decreto ingiuntivo".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 novembre 2018, n. 28272
"L'istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell'istituito, di assistenza al testatore fino alla morte va qualificata come condizionata ed è comunque valida, giacché la disposizione non cessa di essere condizionale solo perche l'evento contemplato dal testatore è destinato a diventare certo al momento del suo decesso".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 ottobre 2005, n. 19463
"In tema di successione testamentaria, le condizioni sospensive o risolutive apposte all'istituzione di erede, secondo le previsioni dell'art. 633 cod. civ., sono quelle che la fanno dipendere dal caso o dal fatto del terzo (condizione casuale) o dalla volontà dell'erede (condizione potestativa), ma non da quella del testatore, in quanto, affinché si abbia una disposizione di ultima volontà e si realizzi un negozio "mortis causa", è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva del suo autore, non nel senso che non possa essere revocata, ma che essa sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata oltre ad essere diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 19 gennaio 1985, n. 150
"Nella clausola "si sine liberis decesserit", apposta a un testamento, non si ha una duplice e successiva istituzione, come nel fedecommesso , bensì una istituzione subordinata a condizione risolutiva, verificatasi la quale il primo istituito viene considerato come se non fosse mai stato chiamato.Tuttavia, tale clausola è valida solo quando ha tutti i caratteri di una vera e propria condizione risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre essa è nulla quando viene impiegata per mascherare una sostituzione fidecommissaria vietata dalla legge".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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