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3 Agosto 2024
15:00

Art. 632 c.c. “Determinazione di legato per arbitrio altrui”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 632 del Codice Civile, rubricato "Determinazione di legato per arbitrio altrui", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione I - Disposizioni generali.

Art. 632 c.c. “Determinazione di legato per arbitrio altrui”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 632 del Codice Civile, rubricato "Determinazione di legato per arbitrio altrui", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione I – Disposizioni generali.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 632 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 632 del Codice Civile.

"E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato .

Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità".

Articolo 632 del Codice Civile: commento e spiegazione

La disposizione testamentaria che lascia la determinazione dell'oggetto o della quantità completamente alla discrezione dell'onerato o di un terzo è considerata nulla, cioè non ha effetto giuridico.

Il motivo di questa nullità è che una disposizione del genere non offre certezza né agli eredi né agli altri aventi diritto sul patrimonio del defunto. Lasciare una tale decisione al mero arbitrio significa che non c'è un criterio oggettivo stabilito dal testatore, rendendo incerta la determinazione del legato e potenzialmente ingiusta o irragionevole.

In contrasto con la prima parte, il secondo comma he i legati destinati a ricompensare i servizi prestati al testatore sono validi anche se il testatore non ha specificato esattamente cosa o quanto lascia in eredità.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 632 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 632 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 29 gennaio 1970, n, 191
"La norma di cui all'art 632, comma primo cod civ, che commina la nullita della disposizione testamentaria, che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo la Determinazione dell'oggetto e della quantita del legato – non e estensibile all'ipotesi della scelta della data della prestazione, ancorche possa riflettersi sul quantum".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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