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14 Luglio 2024
17:00

Art. 631 c.c. “Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 631 del Codice Civile, rubricato "Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati , Sezione I - Disposizioni generali.

Art. 631 c.c. “Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 631 del Codice Civile, rubricato "Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati , Sezione I – Disposizioni generali.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 631 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 631 del Codice Civile.

"E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità.

Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare [588] in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.

Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni".

Articolo 631 del Codice Civile: commento e spiegazione

Ogni disposizione testamentaria che fa dipendere dall'arbitrio di un terzo la scelta dell'erede o del legatario, oppure la determinazione della quota di eredità, è nulla.

Questo significa che il testatore non può lasciare a qualcun altro la completa libertà di decidere chi debba ereditare o quale quota dell'eredità debba essere assegnata.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 631 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 631 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 marzo 1993, n. 3082
"La norma di cui al secondo comma dell'art. 631 cod. civ. che, in esplicita deroga al principio generale dettato dal primo comma dello stesso articolo, prevede la validità della disposizione testamentaria a titolo particolare con riguardo al delimitato incarico di scegliere, tra più persone, o in una famiglia o categoria, predeterminate dallo stesso testatore, il soggetto beneficiario di una certa attribuzione, è una norma di stretta interpretazione, non applicabile al di là delle ipotesi in essa specificamente contemplate, tal ché non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il testatore abbia attribuito all'esecutore testamentario la facoltà di procedere a suo libito ad imprecisati e generici cambiamenti delle disposizioni testamentarie già indicate".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 novembre 1992, n. 12132
"Ai fini dell'applicazione dell'art. 631 comma secondo cod. civ. il quale riconosce validità al legato a favore di uno fra più enti determinanti dal testatore, non si richiede che tali enti siano nominativamente indicati essendo sufficiente la specificazione delle loro caratteristiche, e, quindi, delle loro categorie, di modo che la scelta possa essere effettuata nell'ambito di tali categorie".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 29 marzo 1982, n. 1928
"In ipotesi di chiamata all'eredità subordinata alla condizione dell'aggiunta del cognome del testatore al proprio entro un determinato termine dall'apertura della successione, con la previsione, per il caso di mancato avveramento della condizione, della devoluzione di tutto il patrimonio relitto allo stato, qualora risulti l'intento del de cuius di affidare i propri scopi (connessi al verificarsi di detta condizione) ed il beneficio al primo chiamato alla mera discrezione della pubblica amministrazione, senza alcun Obbligo a carico di questa ultima di attivarsi per la realizzazione dell'evento dedotto in condizione, si configura la nullità della disposizione testamentaria, ove il testatore abbia in tal modo consapevolmente inteso rimettere all'arbitrio del secondo chiamato la designazione dell'erede (art. 631, primo comma, cod. civ.), ovvero la nullità – quanto al termine – della condizione perché illecita (art. 634 cod. civ.), ove il testatore abbia posto una condizione realizzante, nella sostanza, la fattispecie vietata di cui all'art. 631, primo comma, citato".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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