L'articolo 630 del Codice Civile, rubricato "Disposizioni a favore dei poveri", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati , Sezione I – Disposizioni generali.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 630 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 630 del Codice Civile.
"Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.
La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico".
Articolo 630 del Codice Civile: commento e spiegazione
Quando un testatore destina beni ai poveri o per scopi simili senza specificare dettagli precisi, questi beni vengono considerati come destinati ai poveri del luogo di domicilio del testatore al momento della sua morte e sono gestiti dall'ente comunale di assistenza.
Anche se il testatore ha designato qualcuno per decidere l'uso dei beni e questa persona non può o non vuole accettare l'incarico, i beni saranno comunque devoluti all'ente comunale di assistenza.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 630 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 630 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 22 febbraio 2011, n. 4283
"Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 cod. civ. si caratterizzano per essere eccezionalmente dirette, in virtù delle ragioni umanitarie sottese alla volontà del testatore, verso destinatari indeterminati, appartenenti alla categoria dei poveri o bisognosi. A tal fine la norma prevede che il testamento determini il pubblico istituto a cui beneficio sono indirizzate le disposizioni in favore dei poveri in modo tale da onerare il soggetto indicato a destinare l'oggetto del lascito in favore dei bisognosi genericamente indicati dal testatore. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il testamento non contenga l'indicazione dell'onerato e, dunque, in assenza di un ente che rappresenti tale cerchia di destinatari della disposizione testamentaria, essa deve intendersi effettuata a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del "de cuius" ed i beni sono devoluti al locale ente comunale di assistenza, cui viene attribuita la qualità di chiamato".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 febbraio 2007, n. 4022
"Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 cod. civ., che con elencazione meramente esemplificativa dei destinatari fa riferimento genericamente ai poveri e "simili", si caratterizzano per essere indirizzate a categorie di persone in largo senso bisognose ed indeterminate, tant'è vero che tale norma, prevedendo che le disposizioni si intendano effettuate a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del "de cuius", stabilisce la devoluzione dei beni a favore del locale ente comunale di assistenza, attribuendogli la qualità di chiamato".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 agosto 2003, n. 11844
"Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 cod. civ., che con elencazione meramente esemplificativa dei destinatari fa riferimento genericamente ai poveri e "simili", si caratterizzano per essere indirizzate a categorie di persone in largo senso bisognose ed indeterminate, tant'è vero che la norma, prevedendo che le disposizioni si intendano effettuate a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del "de cuius", stabilisce la devoluzione dei beni a favore del locale ente comunale di assistenza attribuendone la qualità di chiamato".