All'art. 63 della Costituzione italiana è stabilito che ogni Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Nelle ipotesi in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
L'art. 63 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione I "Le Camere".
Vediamo cosa stabilisce l'art. 63 della Costituzione italiana.
Art. 63 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 63 della Costituzione italiana:
"Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati".
Art. 63 della Costituzione: spiegazione
Al comma 1 dell'art. 63 della Costituzione italiana, è stabilito che ogni Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Sono previste delle ipotesi in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune:
- elezione di cinque giudici della Corte costituzionale;
- elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura;
- messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;
- elezione del Presidente della Repubblica;
Al comma 2 dell'art. 63 della Costituzione, è stabilito che, quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei deputati.