L'articolo 629 del Codice Civile, rubricato "Disposizioni a favore dell'anima", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati , Sezione I – Disposizioni generali.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 629 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 629 del Codice Civile.
"Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648.
Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento".
Articolo 629 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma riguarda i lasciti che, indicati nel testamento, il testatore intende disporre per il compimento di suffragi che consistono in atti di culto a beneficio dell'anima.
Il testatore ha la facoltà di nominare una persona specifica che si occupi di eseguire queste disposizioni, veri e propri oneri che ricadono sull'erede o sul legatario.
Le disposizioni a favore dell'anima sono valide se sono specificati i beni o è determinabile la somma di denaro da utilizzare per tale scopo. Questo significa che il testatore deve essere chiaro e preciso nel designare cosa o quanto del suo patrimonio deve essere destinato a questo fine.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 629 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 629 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 febbraio 2007, n. 4022
"L'onere o "modus" si qualifica come elemento accidentale ed accessorio rispetto al negozio testamentario, istitutivo di erede (o contenente un legato), ma tale natura non esclude che lo stesso onere possa collegarsi ad un'istituzione di erede per legge, nell'ipotesi in cui il testamento non istituisca un erede, dando luogo alla successione legittima. Infatti, l'imposizione dell'onere all'erede legittimo è stabilita dal diritto positivo, all'art. 629 cod. civ., che, nel prevedere che le disposizioni a favore dell'anima "si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648", implica che in mancanza di istituzione testamentaria di erede l'onere possa gravare sull'erede designato per legge, in eguale misura, con applicazione della medesima disposizione dell'art. 648 cod. civ. sull'adempimento dovuto".