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15 Luglio 2024
11:00

Art. 628 c.c. “Disposizione a favore di persona incerta”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 628 del Codice Civile, rubricato "Disposizione a favore di persona incerta", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati , Sezione I - Disposizioni generali.

Art. 628 c.c. “Disposizione a favore di persona incerta”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 628 del Codice Civile, rubricato "Disposizione a favore di persona incerta", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati , Sezione I – Disposizioni generali.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 628 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 628 del Codice Civile.

"E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata".

Articolo 628 del Codice Civile: commento e spiegazione

Ogni disposizione testamentaria è nulla (non valida) se fatta a favore di una persona che è indicata in modo tale da non poter essere chiaramente identificata.

In altre parole, se nel testamento non è possibile capire con certezza chi è il destinatario, quella parte del testamento non ha effetto.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 628 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 628 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 luglio 2020, n. 16079
"Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 3 luglio 2019, n. 17868
"Ai fini della validità di una disposizione testamentaria non è necessaria l'indicazione nominativa nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia immediatamente e individualmente determinabile in base a precise indicazioni fornite dal testatore".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 aprile 2013, n. 8899
"In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt. 625 e 628 cod. civ., l'indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell'erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 3 marzo 2011, n. 5131
"Ai fini dell'identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all'atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell'apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l'individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 cod. civ., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l'individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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