L'articolo 627 del Codice Civile, rubricato "Disposizione fiduciaria", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati , Sezione I – Disposizioni generali.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 627 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 627 del Codice Civile.
"Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta .
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace .
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere".
Articolo 627 del Codice Civile: commento e spiegazione
Non è permesso fare causa per dimostrare che le disposizioni testamentarie fatte a favore di una persona dichiarata nel testamento siano in realtà destinate a un'altra persona, anche se nel testamento ci sono indicazioni o presunzioni che suggeriscono l'esistenza di un intermediario.
Tuttavia, se la persona nominata nel testamento trasferisce volontariamente i beni alla persona effettivamente voluta dal testatore, non può poi chiedere indietro quei beni, a meno che non sia una persona legalmente incapace.
Queste regole non si applicano se il testamento viene contestato perché si ritiene che i beni siano stati destinati, attraverso un intermediario, a qualcuno che non ha il diritto di riceverli per legge.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 627 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 627 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 13 aprile 2001, n. 5565
"Il negozio, fiduciario quando inerisce al trasferimento di beni immobili deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" quale elemento essenziale di sua validità ex art. 1350 cod. civ.. Detta forma non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti, non potendo detta dichiarazione essere utilizzata nè come elemento integrante il contratto, nè come prova dello stesso il quale, peraltro, non è dimostrabile tramite testimonianze, all'infuori dell'ipotesi eccezionale di perdita incolpevole del documento (art. 2725 comma secondo cod. civ., in relazione all'art. 2724 n. 3 cod. civ.)".