L'articolo 626 del Codice Civile, rubricato "Motivo illecito", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati , Sezione I – Disposizioni generali.
L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 626 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 626 del Codice Civile.
"Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre".
Articolo 626 del Codice Civile: commento e spiegazione
Se una disposizione testamentaria è stata fatta per un motivo illegale, essa è nulla (non ha effetto) se il motivo illegale è chiaramente indicato nel testamento ed è l'unica ragione per cui il testatore ha deciso di fare quella disposizione.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 626 c.c.
Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 626 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 28 marzo 2023, n. 8733
"In tema di successioni "mortis causa", la disposizione testamentaria a cui sia stata apposta una condizione sospensiva è nulla se risulta dal testamento (non già da elementi estrinseci alla scheda) che il motivo illecito sotteso alla condizione è stato il solo a determinare il testatore a disporre".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 28 marzo 2023, n. 8733
"In tema di successioni testamentarie, la condizione sospensiva illecita apposta ad una istituzione d'erede può convertirsi, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in un onere o in un legato solo su richiesta di parte, non essendo consentito al giudice attribuire d'ufficio ad una disposizione "mortis causa" una qualificazione giuridica diversa da quella voluta dal testatore e risultante dalla scheda testamentaria".
Nella specie, la Corte ha escluso che la donazione di un immobile del soggetto istituito erede, prevista come condizione sospensiva della disposizione testamentaria istitutiva d'erede, giudicata illecita per violazione del principio della libertà di autodeterminazione del donante, potesse convertirsi d'ufficio in un onere o in un legato a carico dell'erede.