L’articolo 624 del Codice Penale, rubricato “Furto”, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio, a propria volta di cui al Capo I – Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.
Il furto è uno dei delitti contro il patrimonio a cui il nostro ordinamento dedica attenzione.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 624 c.p.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 624 del Codice Penale:
Comma 1 dell'art. 624 c.p. “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516″.
Comma 2 dell'art. 624 c.p. "Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico".
Comma 3 dell'art. 624 c.p. "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)”.
Competenza: Tribunale monocratico
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Procedibilità: a querela di parte; d’ufficio nelle ipotesi di cui al 3° comma
Prescrizione: il termine è di 6 anni.
Articolo 624 del Codice Penale: commento e spiegazione
Il reato di furto tutela la relazione instaurata di fatto con la cosa e di cui il possessore oppure il detentore viene privato. Questo è innanzitutto un reato comunque, ovvero che può essere compiuto da “chiunque” come dice la norma.
Ai fini della consumazione del reato, infatti, ciò che rileva sono le condotte di sottrazione e impossessamento compiute dal soggetto agente e subite, quindi, dal soggetto passivo.
Con il termine sottrazione si fa riferimento all’azione compiuta dall’agente con cui la cosa viene sottratta, materialmente tolta, al controllo e alla disponibilità di chi detiene il bene, perdendone di fatto il potere.
Per impossessamento, invece, si intende la conseguenza della sottrazione: la cosa viene distratta dalla vigilanza e dal controllo del suo detentore, ma rientra nella disponibilità autonoma del soggetto agente.
Il reato di furto si ritiene quindi tentato se il ladro abbia soltanto sottratto la cosa senza essersene impadronito: pensiamo a colui il quale sorprenda repentinamente il ladro mentre gli stia sfilando il portafoglio e ne afferri la mano, si parlerà di tentativo di furto.
Soltanto la cosa mobile altrui può essere suscettibile di furto, ovvero quella res (letteralmente il bene giuridico) riconducibile ad un soggetto diverso da colui il quale stia compiendo l’azione sanzionata dalla legge.
Il requisito dell’altruità della cosa viene definito dall’ordinamento come res aliena e si distingue sia dalle res nullius che dalle res derelictae: rispettivamente le cose di nessuno e le cose abbandonate.
Impossessarsi di qualcosa che si è trovato per strada e di cui non vi sia un proprietario, non integra il reato di furto. Allo stesso modo, non è furto impossessarsi di una cosa abbandonata.
Il valore della cosa suscettibile di furto, tuttavia, non deve intendersi esclusivamente di tipo economico. Infatti, integra il furto anche la sottrazione di quei beni aventi un semplice valore morale, oppure un modesto valore economico.
Colui che compie il furto deve però orientare la propria azione alla cosciente volontà di conseguire un profitto per sè o per altri e non soltanto in termini di lucro, ma anche la semplice utilità o vantaggio generata dalla sottrazione. Si intende profitto qualunque utilità patrimoniale o non patrimoniale, così come il godimento di tipo morale e di soddisfazione psichica per l’agente.
In ragione di ciò, l’elemento soggettivo richiamato dall’articolo 624 del Codice Penale è il dolo specifico: la coscienza e la volontà della condotta tipica compiuta con il fine di trarre profitto per sé o per altri della cosa sottratta.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 624 c.p.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 624 c.p.
Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 24 maggio 2023, n. 22658
“In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nella specie, furto aggravato dall'esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata”.
Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 24 maggio 2023, n. 22641
“In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica”.
Corte di Cassazione, sezione 2, senza 23 maggio 2023, n. 22356
“L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile nei delitti contro il patrimonio ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle possibili conseguenze dell'evento”.
Corte di Cassazione, sezione 4, sentenza 11 maggio 2023, n. 19949
“Integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta di asportazione delle porte, degli infissi e di altri complementi architettonici posta in essere dal proprietario di un immobile oggetto di provvedimento definitivo di confisca, non avendo il predetto il potere di fruire e di disporre del bene in modo autonomo, al di fuori dei poteri di vigilanza e controllo dell'ente che vi esercita la signoria”.
Corte di Cassazione, sezione 7, ordinanza 5 aprile 2023, n. 14290
“In tema di furto, sono compatibili e, dunque, possono concorrere tra loro, le aggravanti di cui all'art. 625, comma primo, n. 6, del fatto commesso sul bagaglio del viaggiatore, e di cui all'art. 625, comma primo, n. 8-bis, e del fatto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, poiché la prima è diretta alla tutela dei beni trasportati, ritenuti maggiormente vulnerabili come quelli esposti alla pubblica fede, mentre la seconda è diretta a una maggior tutela degli utenti dei mezzi di pubblico trasporto, da ritenersi in una condizione oggettiva di minorata difesa”.
Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 16 marzo 2023, n. 11229
“Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis" capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale”.
Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 22 febbraio 2023, n. 7826
“Ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo, sicché, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa”.