L'articolo 623 del Codice Civile, rubricato "Comunicazione agli eredi e legatari", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione III – Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.
La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 623 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 623 del Codice Civile.
"Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico , appena gli è nota la morte del testatore o, nel caso di testamento olografo o segreto , dopo la pubblicazione , comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza".
Articolo 623 del Codice Civile: commento e spiegazione
Quando un notaio ha ricevuto un testamento pubblico, non appena viene a sapere della morte della persona che ha fatto il testamento, o nel caso di un testamento olografo (scritto a mano dal testatore) o segreto (sigillato e consegnato al notaio), dopo averlo pubblicato, deve informare dell'esistenza del testamento tutti gli eredi e i legatari (persone che ricevono beni o diritti specifici) di cui conosce il domicilio o la residenza.
In altre parole, il notaio ha il compito di avvisare i beneficiari del testamento non appena ne viene a conoscenza, assicurandosi che siano informati sui contenuti e sulle disposizioni del testamento stesso.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 623 c.c.
Vediamo adesso la casistica in tema di art. 623 c.c.
Sezioni Unite, sentenza 25 ottobre 2004, n. 20644
"Il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima".