L'articolo 622 del Codice Civile, rubricato "Comunicazione dei testamenti alla pretura", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione III – Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.
La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 622 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 622 del Codice Civile.
"Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione , copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico". (1)
Art. 622 c.c. aggiornamenti
(1) Le parole " del tribunale ", citate nel presente articolo, sono state così sostituite alle parole " della pretura ", con efficacia dal 02.06. 1999, dall' art. 148 D.lgs. 19.02.1998 n. 51 "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado".
Articolo 622 del Codice Civile: commento e spiegazione
Lo scopo della norma è di agevolare ulteriormente la pubblicità del testamento semplificandone le possibilità di accesso e di conseguenza la conoscenza da parte degli interessati.
Il notaio deve inviare una copia senza costi (copia in carta libera) dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621, nonché del testamento pubblico, alla cancelleria del tribunale competente per la zona in cui è avvenuta la successione.
In altre parole, dopo la morte del testatore, il notaio deve documentare tutto ciò che è accaduto riguardo all'apertura e alla pubblicazione del testamento e inviare queste informazioni al tribunale della zona in cui il defunto viveva, affinché siano ufficialmente registrate e custodite.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 622 c.c.
Non emerge casistica della giurisprudenza in tema di art. 622 c.c.