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28 Luglio 2024
15:00

Art. 620 c.c. “Pubblicazione del testamento olografo”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 620 del Codice Civile, rubricato "Pubblicazione del testamento olografo", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo IV - Della forma dei testamenti, Sezione III - Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.

Art. 620 c.c. “Pubblicazione del testamento olografo”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 620 del Codice Civile, rubricato "Pubblicazione del testamento olografo", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione III – Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.

La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 620 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 620 del Codice Civile.

"Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione , che sia fissato un termine per la presentazione. (1) (3)

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale". (2) (4)

Art. 620 c.c. aggiornamenti

(1) Il presente comma è stato così modificato, prima dall' art. 145 D.lgs. 19.02.1998 n. 51 " Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado", con efficacia dal 02.06. 1999.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall' art. 144 D.lgs. 19.02.1998 n. 51 con efficacia dal 02.06. 1999.

(3) La parola "tribunale del circondario", ovunque ricorra, è sostituta dalla parola "giudice di pace del luogo" in virtù di quanto disposto dall'art. 27 D.Lgs. 13.07.2017 n. 116 con decorrenza 31.10.2025, ai sensi dell'art. 8 bis, D.L. 30.12.2019, n. 162, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 8.

(4) La parola "tribunale", ovunque ricorra, è sostituta dalla parola "giudice di pace" in virtù di quanto disposto dall'art. 27 D.Lgs. 13.07.2017 n. 116 con decorrenza 31.10.2025, ai sensi dell'art. 8 bis, D.L. 30.12.2019, n. 162, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 8.

Articolo 620 del Codice Civile: commento e spiegazione

Mediante la pubblicazione viene divulgato il contento di quei testamenti, olografo e segreto, che per loro natura non sono pubblici.

La pubblicazione può avere luogo, a cura e iniziativa d chi è in possesso dell'atto eventualmente nel termine fissato dal tribunale o del notaio depositario, solo dopo la morte del testatore, dovendo il testamento rimanere segreto fino al decesso.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 620 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 620 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 24 luglio 2012, n. 12995
"Gli illeciti disciplinari del notaio, se pure atipici, debbono comunque essere almeno tali da rientrare nelle previsioni di cui alle lettere (a), (b) o (c) dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913 n. 89. Deve, pertanto, escludersi la punibilità sul piano disciplinare del notaio il quale, nel redigere verbale di apertura del testamento olografo, abbia omesso di dare conto della presenza di segni indecifrabili e privi di significato presenti sul retro della scheda testamentaria, non avendo tale omissione alcuna conseguenza sulla validità e sull'efficacia dell'atto richiesto al notaio".

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 19 ottobre 2010, n. 37238
"In tema di falsità documentali, l'uso dell'atto falso che rende la falsità punibile ex art. 485 cod. pen. consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza. Pertanto, in caso di contraffazione di testamento olografo, il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento eseguita dal notaio depositario, ex art. 620 cod. civ.".

Sezioni Unite, sentenza 25 ottobre 2004, n. 20644
"Il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 maggio 1984, n. 3309
"Affinché determini indegnità a succedere, il fatto della soppressione o dell'alterazione del testamento, ovvero del suo celamento (peraltro non ravvisabile nella violazione dell'obbligo ex art.. 620 cod. civ. del possessore di testamento olografo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione appena avuta notizia della morte del testatore), deve incidere, non su un testamento invalido, ma su un atto destinato a regolare la successione, e cioè su uno scritto che per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci sia un testamento efficiente, diretto a stabilire o modificare o completare le ultime volontà del testatore sia in ordine alla chiamata a succedere, sia circa la disposizione dei beni".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 maggio 1984, n. 3309
"Affinché determini indegnità a succedere, il fatto della soppressione o dell'alterazione del testamento, ovvero del suo celamento (peraltro non ravvisabile nella violazione dell'obbligo ex art.. 620 cod. civ. del possessore di testamento olografo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione appena avuta notizia della morte del testatore), deve incidere, non su un testamento invalido, ma su un atto destinato a regolare la successione, e cioè su uno scritto che per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci sia un testamento efficiente, diretto a stabilire o modificare o completare le ultime volontà del testatore sia in ordine alla chiamata a succedere, sia circa la disposizione dei beni".

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 19 ottobre 1983, n. 8495
"L'erede testamentario, che sopprima il testamento olografo, risponde del reato punito dall'art. 490 cod. PEN.. l'erede infatti, abbia o meno accettato l'eredità, non ha diritto di distruggere il testamento stesso, del quale non ha potere esclusivo di disposizione, ma è tenuto viceversa a provvedere a renderlo pubblico, appena abbia notizia della morte del testatore"

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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