All'art. 62 della Costituzione italiana è stabilito che le Camere devono riunirsi di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ogni Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando una Camera si riunisce in via straordinaria, viene convocata di diritto anche l'altra.
L'art. 62 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione I "Le Camere".
Art. 62 della Costituzione: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 62 della Costituzione italiana:
"Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra".
Art. 62 della Costituzione: spiegazione
Al comma 1 dell'art. 62 della Costituzione italiana, è stabilito che le Camere si devono riunire di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Al comma 2 è invece stabilito che ogni Camera può comunque essere convocata in via straordinaria per iniziativa:
- del Presidente della Camera o del Senato;
- del Presidente della Repubblica;
- di un terzo dei componenti della Camera o del Senato.
Infine, al comma 3, viene specificato che quando una Camera si riunisce in via straordinaria, è convocata di diritto anche l'altra Camera.