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8 Luglio 2024
9:00

Art. 619 c.c. “Nullità”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 619 del Codice Civile, rubricato "Nullità", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo IV - Della forma dei testamenti, Sezione II - Dei testamenti speciali.

Art. 619 c.c. “Nullità”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 619 del Codice Civile, rubricato "Nullità", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione II – Dei testamenti speciali.

La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 619 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 619 del Codice Civile.

Art. 619, comma 1, c.c. "I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore".

Art. 619, comma 2, c.c. "Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606".

Articolo 619 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il minore formalismo richiesto per i testamenti cd. speciali ha come effetto la riduzione al minimo delle cause di nullità legate all'inosservanza delle forme.

E? comunque necessaria la forma scritta, non essendo ammesso, neanche in particolari circostanze, il testamento nuncupativo.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 619 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 619 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 3, ordinanza 26 giugno 2023, n. 18185
"Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda riveste la qualità di litisconsorte necessario, in quanto titolare di un diritto reale – risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes – di cui l'usucapione produce l'estinzione, con la conseguenza che, ove sia stato pretermesso, la sentenza resa all'esito di quel processo non spiega effetti nei suoi confronti, potendo essere apprezzata quale mero elemento di prova nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promosso dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile".

Tribunale di Macerata, sentenza 17 febbraio 1950
"Il testamento speciale, di cui all'art. 609 c.c., non è necessaria l'espressa dichiarazione del testatore di non poter sottoscrivere, è sufficiente che, anche indirettamente, ne risulti il motivo – artt. 609, 619 c.c.".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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