L'articolo 618 del Codice Civile, rubricato "Casi e termini d'efficacia", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione II – Dei testamenti speciali.
La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 618 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 618 del Codice Civile.
Art. 618, comma 1, c.c. "Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni".
Art. 618 comma 2 c.c. "Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie".
Articolo 618 del Codice Civile: commento e spiegazione
Possono fare testamento in modo speciale solo coloro che fanno parte di corpi militari o servizi mobilitati, o che comunque sono coinvolti in situazioni e scenari di guerra.
Questo include anche chi si trova in zona di operazioni belliche, i prigionieri di guerra, e chi è di stanza o di presidio fuori dal proprio paese o in luoghi dove le comunicazioni sono interrotte.
Il testamento fatto in questa forma speciale diventa nullo tre mesi dopo che la persona che l'ha fatto è tornata in un luogo dove può fare testamento seguendo le procedure normali.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 618 c.c.
Non emerge casistica della giurisprudenza in tema di art. 618 c.c.