L'articolo 617 del Codice Civile, rubricato "Testamento dei militari e assimilati", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione II – Dei testamenti speciali.
La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 617 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 617 del Codice Civile.
"Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore".
Articolo 617 del Codice Civile: commento e spiegazione
Le forme particolari di testamento previste dalla sezione sono volte ad agevolare coloro i quali, trovandosi in obiettiva difficoltà di reperire un notaio o altre figure, vogliono comunque disporre dei propri beni con le garanzie offerte dal testamento per atto pubblico.
La validità limitata nel tempo è dovuta alla natura transitoria delle circostanze che consentono di ricorrere a tali forme di testamento.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 617 c.c.
Non emerge casistica della giurisprudenza in tema di art. 617 c.c.