L'articolo 615 del Codice Civile, rubricato "Termine di efficacia", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione II – Dei testamenti speciali.
La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 615 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 615 del Codice Civile.
"Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli artt. 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie".
Articolo 615 del Codice Civile: commento e spiegazione
Le forme particolari di testamento previste dalla sezione sono volte ad agevolare coloro i quali, trovandosi in obiettiva difficoltà di reperire un notaio o altre figure, vogliono comunque disporre dei propri beni con le garanzie offerte dal testamento per atto pubblico.
La validità limitata nel tempo è dovuta alla natura transitoria delle circostanze che consentono di ricorrere a tali forme di testamento.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 615 c.c.
Non emerge casistica della giurisprudenza in tema di art. 615 c.c.