L'articolo 614 del Codice Civile, rubricato "Verbale di consegna", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione II – Dei testamenti speciali.
La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 614 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 614 del Codice Civile.
"L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore".
Articolo 614 del Codice Civile: commento e spiegazione
Le forme particolari di testamento previste dalla sezione sono volte ad agevolare coloro i quali, trovandosi in obiettiva difficoltà di reperire un notaio o altre figure, vogliono comunque disporre dei propri beni con le garanzie offerte dal testamento per atto pubblico.
La validità limitata nel tempo è dovuta alla natura transitoria delle circostanze che consentono di ricorrere a tali forme di testamento.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 614 c.c.
Non emerge casistica della giurisprudenza in tema di art. 614 c.c.