L'articolo 613 del Codice Civile, rubricato "Consegna", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione II – Dei testamenti speciali.
La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 613 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 613 del Codice Civile.
"Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Al ritorno della nave nello Stato, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata".
Articolo 613 del Codice Civile: commento e spiegazione
Le forme particolari di testamento previste dalla sezione sono volte ad agevolare coloro i quali, trovandosi in obiettiva difficoltà di reperire un notaio o altre figure, vogliono comunque disporre dei propri beni con le garanzie offerte dal testamento per atto pubblico.
La validità limitata nel tempo è dovuta alla natura transitoria delle circostanze che consentono di ricorrere a tali forme di testamento.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 613 c.c.
Non emerge casistica della giurisprudenza in tema di art. 613 c.c.