L'articolo 610 del Codice Civile, rubricato "Termine di efficacia", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione II – Dei testamenti speciali.
La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 610 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 610 del Codice Civile.
"Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie .
Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto".
Articolo 610 del Codice Civile: commento e spiegazione
Le forme particolari di testamento previste dalla sezione sono volte ad agevolare coloro i quali, trovandosi in obiettiva difficoltà di reperire un notaio o altre figure, vogliono comunque disporre dei propri beni con le garanzie offerte dal testamento per atto pubblico.
La validità limitata nel tempo è dovuta alla natura transitoria delle circostanze che consentono di ricorrere a tali forme di testamento.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 610 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 610 c.c.
Tribunale di Salerno, sezione 2, civile, sentenza 1 marzo 2004
"Il testamento speciale è valido solo nell'ipotesi in cui vi sia l'impossibilità del testatore di avvalersi di una delle forme testamentarie ordinarie".