All'art. 61 della Costituzione italiana è stabilito che le elezioni delle nuove Camere avvengono entro 70 giorni dal termine delle precedenti. La prima riunione delle nuove Camere deve avvenire non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Fino a che non sono riunite le nuove Camere, i poteri delle precedenti sono prorogati.
L'art. 61 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione I "Le Camere".
Art. 61 della Costituzione italiana: testo aggiornato e ufficiale
Ecco il testo aggiornato dell'art. 61 della Costituzione:
"Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti".
Art. 61 della Costituzione italiana: spiegazione
All'art. 61 della Costituzione italiana viene stabilito che le elezioni delle nuove Camere devono avvenire entro settanta giorni dal termine delle precedenti.
Una volta elette le nuove Camere, la prima riunione delle stesse deve avvenire non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Al secondo comma dell'art. 61 della Costituzione, viene disciplinato l'istituto della prorogatio.
Viene infatti stabilito che, fino alla riunione delle nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti.
La prorogatio va tenuta distinta dall'ipotesi della proroga delle Camere, contemplata dall'art. 60 della Costituzione, che può avvenire solo in caso di guerra e con legge.
Durante la prorogatio, le Camere potrebbero porre in essere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione.