L’articolo 609 undecies del Codice Penale, rubricato “Adescamento di minorenni”, rientra nel Libro II – Dei Delitti in particolare, Titolo XII – Dei delitti contro la persona, Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale, Sezione II – Dei delitti contro la libertà personale.
Il reato, noto anche come “grooming”, viene inserito nell’ordinamento italiano come recepimento della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, ovvero la cd. Convenzione di Lanzarote.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 609 undecies c.p.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 609 undecies c.p.
“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore”.
Procedibilità: d’ufficio
Competenza: Tribunale monocratico
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: non consentite
Termine di prescrizione: 6 anni
Art. 609 undecies c.p.: commento e spiegazione
La norma è stata inserita all’interno dell’ordinamento italiano ad opera dell’articolo 4, Legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione di Lanzarote.
Già i lavori normativi compiuti dal Consiglio d’Europa esplicitano l’allarme sociale del fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali sui minori – “proporzioni inquietanti a livello sia nazionale, che internazionale, in particolare per quanto riguarda il crescente utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) sia da parte dei bambini, che degli autori di tali comportamenti delittuosi, e che per prevenirli e contrastarli si rivela indispensabile una cooperazione internazionale”, è quello che si legge dal preambolo della Convenzione.
Il reato apre la sua codificazione rinviando alla sua punibilità in virtù della specifica clausola di riserva, cioè la punibilità della fattispecie salvo che non siano configurabili altri estremi di reato, ovvero:
- art. 600 c.p., Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 bis c.p., Prostituzione minorile;
- art. 600 ter c.p., Pornografia minorile;
- art. 600 quater c.p., Detenzione o accesso a materiale pornografico;
- art. 600 quater 1 c.p., Pornografia virtuale;
- art. 600 quinquies c.p., Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 609 bis c.p., Violenza sessuale;
- art. 609 quater c.p., Atti sessuali con minorenne;
- art. 609 quinquies c.p., Corruzione di minorenne;
- art. 609 octies c.p., Violenza sessuale di gruppo.
Si tratta di un reato comune, il cui autore può essere chiunque, ma che – stando al dato letterale del delitto – il soggetto passivo, ovvero la vittima, può essere soltanto il minore di anni 16.
La condotta descritta può essere definita vincolata, poichè viene ad esistere carpendo la fiducia del minore, ricorrendo a inganni, raggiri, lusinghe o minacce. Ciò anche ove tale condotta venga posta in essere ricorrendo a internet e altri mezzi di comunicazione.
L’elemento soggettivo richiesto dal legislatore è il dolo specifico, ovvero orientare la coscienza e la volontà anche al conseguimento di atti sessuali che l’agente intende compiere.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 609 undecies c.p.
Vediamo le casistiche della giurisprudenza in tema di art. 609 undecies c.p.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 22 marzo 2023, n. 12004
“Il delitto di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel delitto di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei predetti nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile”.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 7 febbraio 2023, n. 5234
“Non è affetta da nullità, in quanto non vietata da alcuna norma del codice di rito, la prova testimoniale assunta con incidente probatorio condotto congiuntamente dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni, né risulta in tal modo inficiata la capacità del giudice di cui all'art. 33 cod. proc. pen., dovendo i rispettivi uffici del pubblico ministero coordinarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. pen. in caso di attività investigative riguardanti i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen. e potendo sollecitare ex art. 371, comma 1, cod. proc. pen. il compimento congiunto di specifici atti in caso di indagini collegate”.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 14 settembre 2022, n. 27016
“In tema di violenza sessuale, l'iniziale consenso prestato dalla vittima non riveste alcuna efficienza concausale rispetto alla condotta dell'autore dell'illecito, allorquando ad esso abbia fatto seguito un successivo dissenso, degradando, in tal caso, il consenso iniziale a mera occasione, eziologicamente irrilevante rispetto alla condotta medesima”.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 5 luglio 2022, n. 25617
“Il delitto di tortura non è assorbito in quello, più grave, di violenza sessuale di gruppo, ostandovi sia la diversità del bene giuridico tutelato (la libertà fisica e psichica nell'uno e la libertà sessuale nell'altro), sia la non sovrapponibilità strutturale delle condotte incriminate, posto che la violenza perpetrata nei confronti di persona costretta a subire o a compiere atti sessuali acquista autonoma rilevanza nel caso in cui, oltre ad essere funzionale a tale coartazione, si estrinsechi, prima, durante o dopo il compimento dell'atto sessuale, in un'ulteriore sopraffazione fisica e psicologica della vittima, provocandole acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico”.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 19 febbraio 2021, n. 6535
“In tema di reati a "concorso necessario" quale la violenza sessuale di gruppo, l'omesso appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione di uno dei due imputati (nella specie, per non aver commesso il fatto) non comporta l'implicito accertamento dell'insussistenza del fatto-reato, necessariamente attribuito ad entrambi, poiché il pubblico ministero ha facoltà di chiedere l'esame delle risultanze processuali e l'accertamento della responsabilità anche nei confronti di un solo imputato”.
Corte di Cassazione, sezione 4, sentenza 25 giugno 2020, n. 19215
“Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo, e non di concorso nel reato di violenza sessuale, il genitore che, pur non partecipando materialmente alla commissione del fatto, sia presente sul luogo del compimento di atti sessuali sul figlio e ne agevoli la commissione, sollecitando la vittima a lasciarsi andare e a non opporsi a tali atti, in tal modo abbattendone la capacità di difesa e di autodeterminazione”.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 6 dicembre 2019, n. 49723
“Il concorso di persone nel reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis cod. pen. è configurabile solo nella forma del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa, ove il concorrente non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi, invece, nel caso di un contributo materiale il delitto di violenza sessuale di gruppo”.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 19 giugno 2019, n. 27354
“In tema di divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nel caso di condanna per un reato ostativo, il rinvio dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. ai delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è volto soltanto ad individuare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta, senza recepire anche i presupposti previsti dal predetto art. 4-bis per l'accesso ai benefici penitenziari, con conseguente irrilevanza dell'impossibilità per il condannato di collaborare con la giustizia”.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 8 ottobre 2018, n. 44835
“La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile”.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 11 aprile 2018, n. 16046
“In tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica ", previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente”.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 11 aprile 2018, 16037
“Ai fini dell'integrazione del reato di violenza sessuale di gruppo non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609-bis cod. pen”.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 12 febbraio 2018, n. 6714
“La circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., è applicabile nei reati plurisoggettivi necessari (nella specie, violenza sessuale di gruppo, per la quale è richiesto il numero minimo di due partecipanti) perchè in questi ultimi è essenziale la contestualità nella fase esecutiva del comportamento illecito plurisoggettivo, mentre un numero di agenti maggiore di quello minimo richiesto dalla norma ben può costituire un "quid pluris" apprezzabile quale fattore circostanziale che manifesta un carattere di più intensa pericolosità e idoneo a determinare maggior allarme sociale”.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 20 novembre 2017, n. 52629
“Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo l'espressione "più persone" contenuta nell'art.609-octies cod pen. comprende anche l'ipotesi che gli autori del fatto siano due”.