video suggerito
video suggerito
3 Luglio 2024
17:00

Art. 609 c.c. “Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 609 del Codice Civile, rubricato "Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo IV - Della forma dei testamenti, Sezione II - Dei testamenti speciali.

Art. 609 c.c. “Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
Immagine

L'articolo 609 del Codice Civile, rubricato "Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione II – Dei testamenti speciali.

La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 609 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 609 del Codice Civile.

"Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, [dal pretore o] dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa".

Articolo 609 del Codice Civile: commento e spiegazione

Le forme particolari di testamento previste dalla sezione sono volte ad agevolare coloro i quali, trovandosi in obiettiva difficoltà di reperire un notaio o altre figure, vogliono comunque disporre dei propri beni con le garanzie offerte dal testamento per atto pubblico.

La validità limitata nel tempo è dovuta alla natura transitoria delle circostanze che consentono di ricorrere a tali forme di testamento.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 609 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 609 c.c.

Tribunale di Salerno, sezione 2, civile sentenza 1 marzo 2004, n. 565
"In materia di successioni mortis causa, l'art. 609 c.c. nel prevedere la possibilità di redigere un testamento in forma speciale solo quando il testatore non possa avvalersi di almeno una delle previste forme ordinarie, attribuisce alle particolari situazioni dallo stesso previste, natura di tassatività".

Nella specie, accertato che la malattia del de cuius, pur gravissima, non era da considerarsi contagiosa, il tribunale non ha ritenuto che le condizioni di ordinario ricovero in ospedale impedissero la redazione dell'atto in una delle due forme ordinarie

Avatar utente
Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views