L'articolo 608 del Codice Civile, rubricato "Ritiro di testamento segreto od olografo", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione I – Dei testamenti ordinari.
La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 608 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 608 del Codice Civile.
Comma 1 dell'art. 608 c.c. "Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano".
Comma 2 dell'art. 608 c.c. "A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione".
Comma 3 dell'art. 608 c.c. "Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo".
Comma 9 dell'art. 608 c.c. "Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito".
Articolo 608 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il rigoroso formalismo del testamento segreto viene sancito dalla norma con l'obiettivo di cumulare le garanzie di segretezza del testamento olografo con quelle contro i rischi di smarrimento e falsificazione.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 608 c.c.
Non emerge casistica della giurisprudenza in tema di art. 608 c.c.