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15 Giugno 2024
15:00

Art. 605 c.c. “Formalità del testamento segreto”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 605 c.c., rubricato "Formalità del testamento segreto", rientra nel Libro II, Titolo III, Capo IV, Sezione I.

Art. 605 c.c. “Formalità del testamento segreto”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 605 del Codice Civile, rubricato "Formalità del testamento segreto", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione I – Dei testamenti ordinari.

La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 605 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 605 del Codice Civile.

"La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti".

Articolo 605 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il rigoroso formalismo del testamento segreto è posto a garanzia dell'autenticità del documento e della piena adesione alla volontà del testatore.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 605 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 605 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 24 aprile 1987, n. 4053
"Il negozio col quale un soggetto dispone, in vita, di un proprio diritto (nella specie, il godimento – qualificato, nell'atto, come comodato – di un appartamento), attribuendolo unilateralmente ad altro soggetto con effetti decorrenti dalla propria morte, concreta una disposizione mortis causa ed è valido solo se perfezionato con l'osservanza dei requisiti di Forma previsti dalla legge; se l'attribuzione è invece frutto di un accordo, il negozio rientra nella categoria dei patti successori ed è nullo a norma dell'art. 458 cod. civ.".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 maggio 1982, n, 2741
"L'attestazione del notaio, contenuta nel verbale di ricevimento redatto ai sensi dell'art. 605 cod. civ. (formalità del testamento segreto), circa lo stato di piena capacità mentale del presentatore della scheda, ancorché, risolvendosi in un giudizio, non impedisca ai soggetti interessati di provare il contrario con qualsiasi mezzo di prova, rappresenta tuttavia un fatto da cui è lecito dedurre almeno la Mancanza di segni apparenti d'incapacità del testatore all'atto della presentazione della scheda al pubblico ufficiale".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 20 gennaio 1962, n. 83
"Pur dovendosi ammettere, nel testamento segreto, la netta distinzione tra scritto privato (la scheda testamentaria vera e propria) ed atto pubblico (verbale di consegna al notaio), non puo, tuttavia, non riconoscersi che la dichiarazione resa dal testatore al notaio, che nel piego e contenuto il suo testamento, genera quanto meno una presunzione di conformita di quanto contenuto nella scheda alla reale volonta testamentaria del disponente, integrando quella dichiarazione, da parte dell'autore, un atto di riconoscimento della propria scrittura, come documento designato a tramandare le Disposizioni di ultima volonta. Sulla base di detta presunzione di autenticita deve affermarsi che incombe a colui che disconosce il testamento segreto l'Onere di avanzare, dopo aver creato con l'impugnativa uno stato di dubbiezza sul valore della scheda testamentaria conservata dal notaio, la richiesta di verificazione della scrittura, onde generare una definitiva situazione di certezza probatoria in ordine alla genuinita o meno delle Disposizioni di ultima volonta, e cio al preciso fine di vincere la presunzione di autenticita che sussiste la scheda ed il conseguente stato di poziorita che presidia colui che intende avvalersene".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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