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15 Giugno 2024
13:00

Art. 604 c.c. “Testamento segreto”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 604 c.c., rubricato "Testamento segreto", rientra nel Libro II, Titolo III, Capo IV, Sezione I.

Art. 604 c.c. “Testamento segreto”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 604 del Codice Civile, rubricato "Testamento segreto", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione I – Dei testamenti ordinari.

La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 604 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 604 del Codice Civile.

"Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo . Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto".

Articolo 604 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il testamento segreto si propone di cumulare le garanzie di segretezza del testamento olografo con quelle contro i rischi di smarrimento e falsificazione proprie dell'atto pubblico, al cui formalismo è improntata la consegna della scheda al notaio e il ricevimento dell'atto.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 604 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 604 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 5 ottobre 1976, n. 3254
"Di fronte ad una scheda contenente Disposizioni di ultima volonta, non olografa e non sottoscritta, il giudice del merito deve accertare se essa contenga una dichiarazione di volonta soltanto espressa, ossia completa nella formazione del suo testo, o altresi emessa, ossia resa dal dichiarante ed utilizzabile nell'ambiente sociale in quanto distaccata dalla di lui sfera soggettiva: solo in quest'ultimo caso potra ravvisarsi una disposizione testamentaria, nulla bensi ex art 606 cod civ, ma convalidabile ex art 590 cod civ, e non un semplice progetto di testamento, non convalidabile".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 24 ottobre 1973, n. 2723
"La norma di cui all'art 604, comma primo, cod civ, secondo cui il testamento segreto, se e scritto in tutto o in parte da altri o se e scritto con mezzi meccanici,deve portare la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio,unito o separato, tende a garantire la certezza che il testatore abbia avuto la possibilita di leggere il contenuto del documento e, conseguenzialmente, a fare sorgere la presunzione legale che tale lettura sia stata effettuata. Tale funzione non viene assolta ove la dislocazione delle sottoscrizioni non sia tale da assicurare che il controllo, da parte del testatore, sia stato esteso a tutto l'entita spaziale del documento, affinche, anche per effetto di interpolazioni, sostituzioni, trafugamenti, occultamenti maliziosi di chi ha provveduto alla scrittura, il testatore non abbia avuto modo di prendere visione di tutte e di ciascuna delle clausole inserite nell'intero contesto del documento, con la conseguenza che la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio e necessaria anche quando si tratta di un foglio unico piegato in due, in guisa da formare due pagine con quattro facciate".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 20 gennaio 1962, n. 83
"Pur dovendosi ammettere, nel testamento segreto, la netta distinzione tra scritto privato (la scheda testamentaria vera e propria) ed atto pubblico (verbale di consegna al notaio), non puo, tuttavia, non riconoscersi che la dichiarazione resa dal testatore al notaio, che nel piego e contenuto il suo testamento, genera quanto meno una presunzione di conformita di quanto contenuto nella scheda alla reale volonta testamentaria del disponente, integrando quella dichiarazione, da parte dell'autore, un atto di riconoscimento della propria scrittura, come documento designato a tramandare le Disposizioni di ultima volonta. Sulla base di detta presunzione di autenticita deve affermarsi che incombe a colui che disconosce il testamento segreto l'Onere di avanzare, dopo aver creato con l'impugnativa uno stato di dubbiezza sul valore della scheda testamentaria conservata dal notaio, la richiesta di verificazione della scrittura, onde generare una definitiva situazione di certezza probatoria in ordine alla genuinita o meno delle Disposizioni di ultima volonta, e cio al preciso fine di vincere la presunzione di autenticita che sussiste la scheda ed il conseguente stato di poziorita che presidia colui che intende avvalersene".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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