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15 Giugno 2024
11:00

Art. 603 c.c. “Testamento pubblico”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 603 c.c., rubricato "Testamento pubblico", rientra nel Libro II, Titolo III, Capo IV, Sezione I.

Art. 603 c.c. “Testamento pubblico”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 603 del Codice Civile, rubricato "Testamento pubblico", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione I – Dei testamenti ordinari.

La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 603 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 603 del Codice Civile.

"Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni".

Articolo 603 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il rigoroso formalismo sancito dal testamento pubblico deve la sua ragione all'accresciuto valore di prova dell'atto pubblico.

La presenza del notaio dei testimoni e la lettura dell'atto alla prima sottoscrizione garantiscono la fedele riproduzione della volontà.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 603 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 603 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 31 ottobre 2023  n. 30221
"In tema di successione mortis causa, nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 gennaio 2019, n. 2702
"In tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 gennaio 2017, n. 1649
"Il testamento – olografo o pubblico che sia – non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che tali beni siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni, salva la necessità – non attinente, peraltro, ad un requisito di regolarità e validità del testamento – che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, indichino specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni ed altro".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 25 maggio 2012, n. 8366
"Il testamento pubblico privo del requisito formale dell'ora della sottoscrizione, espressamente previsto dall'art. 603, terzo comma, cod. civ, è annullabile su istanza di chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 606, secondo comma, cod. civ., non potendosi valutare come irrilevante, ai fini della validità dell'atto, che l'ordinamento configura come negozio solenne, la mancanza di uno o più degli elementi costitutivi prescritti dalla legge, in quanto ritenuta non incidente sull'effettiva volontà del testatore, così sovrapponendo al dato normativo un arbitrario criterio sostanzialistico".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 febbraio 2012, n. 2743
"L'obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603, terzo comma, cod. civ. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l'atto, sussiste solamente nell'ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l'impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l'unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell'atto".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 novembre 2008, n. 27824
"Nel testamento pubblico, quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante, ai sensi dell'art. 603 cod. civ., una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto (nella specie la condizione di analfabeta) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e, quindi, la nullità del testamento per difetto di un requisito formale".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 febbraio 2007, n. 4777
"L'efficacia probatoria del testamento pubblico di persona cieca ed assai debole d'udito, redatto non alla presenza di quattro testimoni – come prescritto dall'art. 603 cod. civ.- e recante l'attestazione del notaio che il testatore, pur essendo cieco, era comunque in grado di udire – seppure con il supporto di apposito apparecchio acustico – può essere rimossa solamente con la proposizione della querela di falso ex art. 2700 cod. civ.".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 14 febbraio 1980, n. 1112
"La nullità del testamento pubblico, dipendente da motivi formali a questo esclusivi, non travolge la revoca espressa di un precedente testamento, contenuta nello stesso atto notarile, solo quando la revoca ed il nuovo testamento, nonostante l'unicità dell'atto, costituiscano due distinti negozi e non anche quando revoca e nuovo testamento siano così intimamente connessi da costituire la prima una semplice clausola del secondo. L'accertamento del giudice del merito, il quale, negando l'esistenza di due negozi distinti, ritenga, invece, che il testatore abbia inteso revocare le precedenti disposizioni testamentarie solo ed in quanto sostitutiva ad esse delle disposizioni testamentarie nuove, si risolve in una valutazione di fatto, come tutte quelle inerenti all'interpretazione di contratti o di negozi giuridici".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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