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14 Giugno 2024
17:00

Art. 602 c.c. “Testamento olografo”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 602 c.c., rubricato "Testamento olografo", rientra nel Libro II, Titolo III, Capo IV, Sezione I.

Art. 602 c.c. “Testamento olografo”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 602 del Codice Civile, rubricato "Testamento olografo", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo IV – Della forma dei testamenti, Sezione I – Dei testamenti ordinari.

La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 602 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 602 del Codice Civile.

"Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore , della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento".

Articolo 602 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il testamento olografo  presenza numerosi vantaggi, come la segretezza, ma anche rischi di smarrimento e alterazione.

Per questo motivo, oltre alla data e all'autografia, è necessaria l'apposizione della sottoscrizione da parte del testatore, rispondendo alla duplice esigenza di identificarlo e confermare definitivamente la volontà.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 602 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 602 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 31 ottobre 2023, n. 30237
"Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 maggio 2023, n. 11659
"La parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova: tale principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte a risoluzione di un contrasto ermeneutico che ha consolidato una delle opzioni interpretative precedentemente seguite, non dà luogo ad una fattispecie di "overruling" e non integra un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto della parte alla rimessione in termini".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 17 agosto 2022, n. 24835
"La domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5091
"Quando l'erede in forza di un testamento olografo agisca per far dichiarare che quello successivo, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell'art. 602, comma 3, c.c., che riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione della scheda, mentre l'alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben può essere assolto mediante le sole presunzioni".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 29 novembre 2021, n 37228
"L'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l'esclusione dell'intenzione del testatore d'indicare, invece, volutamente una data impossibile che renderebbe annullabile il testamento, perché equivalente a data inesistente, è incensurabile in Cassazione, qualora sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 9 novembre 2021, n. 32827
"L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. o dell'abrogato art. 184-bis c.p.c., in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non sia poi prevalso, atteso che il detto intervento, non essendo preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una fattispecie di "overruling", postulando essa un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 24 settembre 2021, n. 25936
"Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte; pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Siffatto accertamento – che, ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione – involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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