L'art. 60 della Costituzione italiana stabilisce che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica vengono eletti per cinque anni e tale durata può essere prorogata soltanto con legge in caso di guerra.
L'art. 60 della Costituzione si trova nella Parte II, "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione I "Le Camere".
Art. 60 della Costituzione: testo ufficiale e aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 60 della Costituzione:
"Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".
Art. 60 della Costituzione italiana: spiegazione
L'art. 60 della Costituzione italiana fissa la durata in carica di deputati e senatori, in quanto stabilisce che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
Ai sensi dell'art. 88 della Costituzione, tuttavia, il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse anticipatamente.
Tuttavia, il Presidente della Repubblica non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
La durata di ciascuna Camera può essere prorogata solo in caso di guerra e con apposita legge.
Questa è l'ipotesi della proroga delle Camere, prevista solo in un'ipotesi eccezionale e va tenuta distinta dall'ipotesi contemplata ai sensi dell'art. 61 della Costituzione, che è quella della prorogatio.
Si ha prorogatio quando, terminato il periodo della legislatura, le Camere continuano a esercitare i loro poteri fino all'elezione delle nuove Camere, che deve avvenire entro 70 giorni dal termine delle precedenti.