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18 Giugno 2024
15:00

Art. 599 c.c. “Persone interposte”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 599 c.c, rubricato "Persone interposte", rientra nel Libro II, Titolo III, Capo III.

Art. 599 c.c. “Persone interposte”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 599 del Codice Civile, rubricato "Persone interposte", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo III – Della capacità di ricevere per testamento.

La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 599 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 599 del Codice Civile.

"Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace".

Articolo 599 del Codice Civile: commento e spiegazione

La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593 del c.c.. Successivamente con sentenza 20 dicembre 1979, n. 153 l'incostituzionalità è stata estesa anche al riferimento all'art. 595 del c.c..

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 599 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 599 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 marzo 2020, n. 6079
"L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 aprile 1976, n. 1467
"A seguito della dichiarazione di incostituzionalita degli artt 592 e 599 cod civ (sent 28 dicembre 1970, n 205), e valida per l'intero, in linea di principio, la donazione effettuata dal de cuius al figlio naturale ed eccedente, in valore, la quota teorica di eredita spettante a tale donatario per successione legittima e, qualora il figlio naturale sia tenuto a collazione di immobili, a lui compete senza limitazioni la scelta tra la restituzione del bene in natura e l'imputazione del suo valore alla propria porzione; secondo le previsioni dell'art 746 cod civ.".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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