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18 Giugno 2024
11:00

Art. 598 c.c. “Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 598 c.c, rubricato "Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto", rientra nel Libro II, Titolo III, Capo III.

Art. 598 c.c. “Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 598 del Codice Civile, rubricato "Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo III – Della capacità di ricevere per testamento.

La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 598 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 598 del Codice Civile.

"Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato".

Articolo 598 del Codice Civile: commento e spiegazione

Gli artt. 596, 597 e 598 tutelano la libertà testamentaria sancendo l'incapacità a ricevere per testamento di quei soggetti in contrasto con la possibile qualità di eredi.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 598 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 598 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 23 maggio 2001, n. 7028
"La disposizione di cui al comma 1, n. 3, dell'art. 28 della legge notarile è osta a presidio dell'imparzialità del notaio e, conseguentemente, la valutazione della sussistenza o no dell'interesse dell'atto, in essa contemplato, va effettuato ex ante e non ex post, e perciò in termini di mera potenzialità che l'atto possa essere rogato al fine di soddisfare un interesse del notario o di uno dei soggetti indicati nella norma. Ne consegue che si rende del tutto irrilevante il fatto che le parti dell'atto, in concreto, non abbiamo eventualmente ricevuto danno alcuno dall'atto rogato".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 19 dicembre 1963, n. 3192
"La legge notarile ha carattere complementare rispetto al cod civ e le sue prescrizioni relative ai testamenti, in contrasto con le norme dettate da quel codice, non possono trovare applicazione. Sussiste un tale contrasto tra l'art 597 cod civ (che commina, tra l'altro, la nullita delle Disposizioni testamentarie a favore di testimoni intervenuti al testamento) e gli artt 50 (che fissa i requisiti dei testimoni che intervengono all'atto del notaio, requisiti tra i quali e indicata la Mancanza di un loro interesse all'atto medesimo) e 58 n 4 (che commina la nullita dell'intero atto se non sono state osservate alcune Disposizioni, tra le quali quella dell'art 50) della legge notarile 16 febbraio 1913 n 89, considerando queste ultime due norme in relazione all'art 60 della stessa legge, che estende l'applicazione delle precedenti Disposizioni ai testamenti, in quanto, pero, non si tratti di Disposizioni contrarie a quelle contenute nel cod civ, in quello di procedura civile o in qualunque altra legge dello stato, ma completino le stesse. In materia di testamenti pubblici deve, pertanto, ritenersi l'applicabilita dell'art 597 cod civ, e la prevalenza della norma codificata (che dispone la nullita della disposizione a favore del testimone) su quella piu rigorosa dettata dalla legge notarile (che prevede la nullita dell'intero atto di ultima volonta al quale il testimone abbia interesse). Conseguentemente, nel caso di testimone intervenuto al testamento contenente Disposizioni a favore di un terzo, pur se sussista un interesse mediato e indiretto del testimone medesimo alla disposizione tale interesse non e idoneo a legittimare la declaratoria di nullita riservata dalla legge al solo caso in cui la disposizione testamentaria sia a favore diretto e immediato del testimone".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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