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6 Luglio 2024
13:00

Art. 597 c.c. “Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 597 c.c., rubricato "Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete", rientra nel Libro II, Titolo III, Capo III.

Art. 597 c.c. “Incapacità del notaio, dei testimoni e dell’interprete”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 597 del Codice Civile, rubricato "Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo III – Della capacità di ricevere per testamento.

La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 597 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 597 del Codice Civile.

"Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo".

Articolo 597 del Codice Civile: commento e spiegazione

Gli artt. 596, 597 e 598 tutelano la libertà testamentaria sancendo l'incapacità a ricevere per testamento di quei soggetti in contrasto con la possibile qualità di eredi.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 597 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 597 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 17 gennaio 2023, n. 1174
"In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'istituzione di quest'ultimo quale esecutore testamentario – mediante disposizione testamentaria posta all'interno del testamento dallo stesso rogato – configura l'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, n. 3, della l. n. 89 del 1913, in quanto detta disposizione tutela l'immagine di terzietà e imparzialità che il notaio deve preservare nello svolgimento della propria attività professionale, con valutazione "ex ante" dell'interesse che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dalla redazione dell'atto, a nulla rilevando che lo stesso testamento non preveda una istituzione di erede o legato a favore dello stesso notaio, ciò che eventualmente potrebbe rilevare ai diversi fini della nullità di cui all'art. 597 c.c.".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 19 dicembre 1963, n. 3192
"La legge notarile ha carattere complementare rispetto al cod civ e le sue prescrizioni relative ai testamenti, in contrasto con le norme dettate da quel codice, non possono trovare applicazione. Sussiste un tale contrasto tra l'art 597 cod civ (che commina, tra l'altro, la nullita delle Disposizioni testamentarie a favore di testimoni intervenuti al testamento) e gli artt 50 (che fissa i requisiti dei testimoni che intervengono all'atto del notaio, requisiti tra i quali e indicata la Mancanza di un loro interesse all'atto medesimo) e 58 n 4 (che commina la nullita dell'intero atto se non sono state osservate alcune Disposizioni, tra le quali quella dell'art 50) della legge notarile 16 febbraio 1913 n 89, considerando queste ultime due norme in relazione all'art 60 della stessa legge, che estende l'applicazione delle precedenti Disposizioni ai testamenti, in quanto, pero, non si tratti di Disposizioni contrarie a quelle contenute nel cod civ, in quello di procedura civile o in qualunque altra legge dello stato, ma completino le stesse. In materia di testamenti pubblici deve, pertanto, ritenersi l'applicabilita dell'art 597 cod civ, e la prevalenza della norma codificata (che dispone la nullita della disposizione a favore del testimone) su quella piu rigorosa dettata dalla legge notarile (che prevede la nullita dell'intero atto di ultima volonta al quale il testimone abbia interesse). Conseguentemente, nel caso di testimone intervenuto al testamento contenente Disposizioni a favore di un terzo, pur se sussista un interesse mediato e indiretto del testimone medesimo alla disposizione tale interesse non e idoneo a legittimare la declaratoria di nullita riservata dalla legge al solo caso in cui la disposizione testamentaria sia a favore diretto e immediato del testimone".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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